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Imposta sul trapasso di proprietà

L’imposta sul trapasso di proprietà in generale diventa esigibile al passaggio di un immobile come cosiddetto diritto di mutazione. In proposito è irrilevante se dall’immobile è stato ricavato un utile – la tassa può essere esigibile anche in caso di perdite. È invece importante il cantone nel quale ha luogo il passaggio.

Un’imposta sul trapasso di proprietà elevata può rivelarsi davvero onerosa al momento della vendita di un immobile. Di conseguenza può elevare il costo dell’abitazione e in linea di massima pesare sul mercato immobiliare. Per questo motivo alcuni cantoni non la esigono (Argovia, Svitto, Zugo, Zurigo). Anche le organizzazioni dei proprietari di case richiedono sempre più spesso la riduzione o addirittura l’eliminazione della stessa.

Obbligo fiscale e ammontare dell'imposta sul trapasso di proprietà

A seconda del cantone l’imposta sul trapasso di proprietà è indicata anche come imposta, tassa o contributo. Inoltre, in alcuni cantoni sono previste anche delle tasse sul trapasso di proprietà amministrative che, tuttavia, non sostituiscono l’imposta e diventano esigibili per vari compiti amministrativi.

Le (diverse) leggi fiscali dei cantoni disciplinano chi esattamente è soggetto a imposta al passaggio di proprietà dell’immobile. Nella maggior parte dei cantoni sono gli acquirenti a essere soggetti all’imposta, mentre in altri sia gli acquirenti che i venditori. E in alcuni cantoni le parti possono accordarsi nel contratto di compravendita su chi si farà carico di quale percentuale di questa imposta. Vi sono delle località, infatti, dove l’acquirente dell’immobile è soggetto a imposta, tuttavia anche il venditore è soggetto a imposta in via solidale, qualora l’acquirente non versi questa imposta. Pertanto è necessario informarsi adeguatamente presso la rispettiva autorità fiscale.

A quanto può ammontare esattamente l’imposta sul trapasso di proprietà? Un ammontare vicino alla media è ad es. quello previsto a Lucerna, dove è pari all’1,5% del prezzo di vendita. Il tasso attuale più elevato del Paese è quello del Canton Neuchâtel, pari a ben il 3,3% del prezzo di vendita.

  • Da sapere:

    La regolamentazione dell’imposta sul trapasso di proprietà varia da cantone a cantone.

Imposta sul trapasso di proprietà: una tassa come le altre?

Quando vengono alienati o acquistati immobili, a seconda della situazione possono entrare in gioco anche altri tipi di imposte, che non sostituiscono l’imposta sul trapasso di proprietà. Di seguito riportiamo una breve panoramica per fare chiarezza.

Tassa sul trapasso di proprietà

Questa tassa amministrativa ha un nome simile a quello dell’imposta sul trapasso di proprietà, tuttavia non rappresenta un’imposta nel vero senso della parola. Questa tassa può essere riscossa in alcuni cantoni per varie attività amministrative.

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Come indica il nome, questa imposta si applica solo qualora dalla vendita dell’immobile venga ricavato un utile.

Imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni

Anche queste imposte sono imponibili solo in caso di successione o donazione.

Vi sono eccezioni riguardo all'imposta sul trapasso di proprietà?

In alcuni casi l’imposta sul trapasso di proprietà effettivamente non è imponibile. Anche in questo caso le eccezioni sono disciplinate dalle leggi fiscali dei singoli cantoni.

A seconda del cantone quindi l’imposta sul trapasso di proprietà non viene riscossa se si presenta uno dei seguenti scenari:

  • acquisto da parte di coniugi e discendenti

  • successione, divisione ereditaria, lascito o acconto della quota ereditaria

  • donazione

  • modifiche nel registro fondiario a causa di rilottizzazione delle aree edificabili raggruppamento di terreni da costruzione

  • passaggio dalla proprietà comune alla comproprietà

Informazioni dettagliate sono disponibili presso la rispettiva autorità fiscale.

  • Consiglio fiscale

    In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi alla rispettiva autorità fiscale. In questo modo saprete se nel vostro caso concreto sussiste un obbligo fiscale e, in caso affermativo, chi è soggetto a tale obbligo. Importante: in questo caso chiarite anche se voi, in qualità di venditori dell’immobile, siete responsabili anche se è l’acquirente a essere soggetto a imposta.

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