Engel & Völkers
  • 4 min di lettura

Contratto di mediazione

Tra i proprietari di immobili è molto comune incaricare un mediatore di trovare un acquirente o un affittuario per il proprio immobile. Il mediatore si occupa poi della commercializzazione e dei servizi di mediazione, realizzando il loro obiettivo velocemente e senza complicazioni. Nella nostra guida spieghiamo quali tipologie di incarichi di mediazione ci sono e a cosa dovreste fare attenzione.

Cos’è l’incarico di mediazione e quali forme esistono?

L’incarico di mediazione è l’incarico che conferite a un mediatore per la commercializzazione del vostro immobile secondo le vostre preferenze e indicazioni. L’obiettivo è quello di trovare con successo e velocemente un locatario o un acquirente per il vostro immobile. Non appena una mediazione va a buon fine, va pagato il compenso noto come commissione di intermediazione.

In Svizzera l’incarico di mediazione è regolato dall’art. 412 ss. del Codice delle obbligazioni (CO). Il diritto del mediatore, i regolamenti sulla mediazione di contratti e altri aspetti sono qui descritti con precisione.

A questo proposito è anche importante distinguere tra diversi servizi di mediazione: la cosiddetta mediazione di indicazione e la cosiddetta mediazione di interposizione. Questo dev’essere assolutamente indicato nel contratto di mediazione.

Il contratto di mediazione: gli aspetti importanti

Nel contratto di mediazione è regolato nel dettaglio l’incarico di mediazione. Il contratto descrive il vostro incarico a trovare acquirenti o locatari per il vostro immobile. In teoria è possibile anche un accordo orale, tuttavia un contratto scritto è sempre consigliabile.

Per un servizio di mediazione efficace è inoltre importante menzionare nel contratto di mediazione in modo preciso i compiti del mediatore e citare voi come proprietari dell’immobile. Così non possono verificarsi incomprensioni riguardo alle competenze e al servizio nonché alla sua successiva retribuzione.

In quanto proprietari dell’immobile potete scegliere tra diverse forme di cooperazione con un mediatore:

Informazioni sulla commissione di intermediazione in Svizzera

La commissione di intermediazione in genere va pagata sempre in caso di «successo» e di solito dal venditore. Il suddetto successo può essere definito in modo diverso a seconda delle preferenze (come definito nel contratto di mediazione), ad esempio solo per il referral di potenziali clienti o per la conclusione del contratto. Anche per questo motivo si consiglia sempre un contratto scritto.

In Svizzera anche l’entità della commissione di intermediazione viene concordata in un contratto di mediazione in modo trasparente. L’importo tipico in caso di vendita di immobili si aggira attualmente intorno al 2-3 % del prezzo d’acquisto ottenuto. Ovviamente nel vostro caso potete concordare in modo individuale l’ammontare esatto della commissione di intermediazione. Potete inoltre eventualmente suddividere la commissione tra voi e l’acquirente, se questi è d’accordo con questo principio.

Lavorare localmente - avere un impatto globale

Siete interessati a una carriera come agenti immobiliari in un'azienda internazionale? Che siate alle prime armi o esperti del settore, candidatevi subito!

Gli obblighi del mediatore e del committente

Mentre il contratto di mediazione può essere definito individualmente, i mediatori hanno sempre i seguenti doveri secondo il mandato di intermediazione:

  • I mediatori devono agire su mandato singolo.

  • I mediatori (a seconda del tipo di incarico) devono procurare o mediare i potenziali clienti.

  • I mediatori hanno obbligo deontologico e di fedeltà nei confronti dei committenti, ovvero 

  • devono difenderne gli interessi e agire con premura.  

  • I mediatori hanno inoltre obbligo di riservatezza rispetto a tutte le 

  • informazioni indicate come riservate.

  • Il cosiddetto obbligo di notifica stabilisce che contatti problematici 

  • vadano segnalati come tali ai committenti (è possibile concordare contrattualmente una 

  • verifica di solvibilità).

Ma anche i committenti hanno determinati obblighi.

Nell’ambito del loro cosiddetto obbligo di fedeltà, devono informare il mediatore incaricato in merito a tutti i dettagli rilevanti e a eventuali modifiche; in caso di successo (vedi sopra) devono retribuire il mediatore o i mediatori secondo quanto stabilito e nel caso di un mandato singolo o esclusivo attenersi alle rispettive limitazioni contrattuali.

FAQ

Contratto di mediazione e mandato di mediazione

Potreste essere interessati anche a

Contattateci

Contattaci ora - di persona

Engel & Völkers Svizzera

Poststrasse 26

6300 Zug

Tel: +41 41 500 06 06