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Proprietà esclusiva di immobili

Vantaggi, svantaggi, diritti e doveri

In Svizzera si distinguono diverse forme di proprietà abitativa in caso di acquisto e proprietà di immobili. La proprietà esclusiva è una delle maggiormente diffuse.

Cos’è la proprietà esclusiva? Una definizione

Si parla di proprietà esclusiva quando un immobile appartiene a un solo proprietario (cfr. art. 641 CC). In quanto proprietari esclusivi venite quindi inseriti individualmente nel registro fondiario e in genere acquistate l’immobile da soli con il vostro capitale. Godete dunque di tutti i diritti sull’immobile e dovete naturalmente adempiere tutti gli obblighi.

Proprietà esclusiva: vantaggi e svantaggi

In linea di principio (tranne le precise eccezioni relative alle abitazioni familiari), la proprietà esclusiva significa che il proprietario esclusivo intende fare e lasciar fare con il suo immobile tutto ciò che è legalmente consentito. Tutti i diritti, ma anche tutti i doveri e gli obblighi finanziari ricadono su una persona sola.

Nel caso di un’abitazione condivisa, ciò comporta però allo stesso tempo anche lo svantaggio che i coniugi non hanno gli stessi diritti.

La proprietà esclusiva a confronto

Oltre alla proprietà esclusiva esistono anche la comproprietà e la proprietà comune.

Nel caso della comproprietà, ai comproprietari appartengono quote chiaramente definite di un immobile. I coniugi possono ad esempio dividersi la proprietà secondo un rapporto di 50/50.

Nel caso della proprietà comune l’immobile appartiene a tutti i soggetti interessati, in comune. Si può disporre dell’immobile solo insieme. Nel caso dei coniugi si ha proprietà comune automaticamente nel caso in cui si scelga il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Proprietà esclusiva nel matrimonio

Poiché all’interno del matrimonio la proprietà esclusiva non si adatta a tutti i progetti di vita, i coniugi possono anche accordarsi sull’intestazione dell’immobile in regime di comproprietà o di proprietà comune.

Di seguito approfondiamo altre peculiarità della proprietà esclusiva in caso di divorzio.

Proprietà esclusiva e diritto d’abitazione in caso di divorzio

In caso di divorzio il proprietario esclusivo nella maggior parte dei casi può conservare l’immobile: i rapporti di proprietà rimangono invariati.

Se prima del divorzio i coniugi vivevano in un cosiddetto regime di partecipazione agli acquisti e il non proprietario nel corso del matrimonio ha investito nell’immobile, questi può chiedere la restituzione di questa somma in caso di divorzio, compresa la partecipazione all’eventuale aumento di valore.

Inoltre, in determinate circostanze, il partner divorziato (non proprietario) può far valere in tribunale un cosiddetto diritto d’abitazione limitato nel tempo (cfr. art. 121 CC). La durata del diritto d’abitazione dipende dalla singola situazione.

Proprietà esclusiva e abitazione familiare

Come accennato in precedenza, l’abitazione familiare gode di una tutela particolare. Anche il proprietario esclusivo può infatti alienare l’abitazione solo con l’autorizzazione del coniuge (cfr. art. 169 CC). Se tuttavia l’autorizzazione viene negata senza validi motivi, la decisione spetta a un tribunale.

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Proprietà esclusiva in caso di morte

In caso di morte, l’immobile del proprietario esclusivo deceduto diventa parte dell’eredità e dunque della proprietà comune degli eredi. Ovviamente si può anche disporre in un testamento chi deve ricevere l’immobile, ma le eventuali legittime degli eredi non possono essere violate.

Per il coniuge sopravvissuto sussiste la possibilità che gli venga assegnata l’abitazione familiare secondo l’art. 612a CC (con deduzione della quota ereditaria), ma può anche richiedere un diritto d’abitazione o il cosiddetto usufrutto.

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