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Guida sulle imposte riguardanti gli immobili

Gli immobili e le relative conseguenze fiscali sono un ambito complesso del diritto fiscale svizzero. Sia l’acquisto, che la vendita che la detenzione di immobili comportano delle imposte. Queste vengono in linea di massima riscosse «nel luogo di situazione», ossia nel cantone in cui si trova l’immobile. Entrano così in gioco sistemi fiscali cantonali diversi, per cui il regime di tassazione degli immobili può facilmente diventare una questione poco chiara.

La nostra guida sulle imposte offre una panoramica delle conseguenze fiscali in caso di proprietà immobiliare e di transazioni immobiliari. Il vostro consulente locale Engel & Völkers è al vostro fianco in caso di ulteriori domande e può consigliarvi professionisti specializzati.

Imposte sugli immobili del patrimonio privato

Gli immobili appartenenti al patrimonio privato possono sottostare ai seguenti tipi di imposte:

L’imposta sul reddito

Le entrate dagli immobili di proprietà privata sono soggette all’imposta sul reddito. Questa viene riscossa da Confederazione, cantoni e comuni. Tra le entrate figurano soprattutto i redditi da pigioni e, in caso di immobili ad uso proprio, il cosiddetto valore locativo. Possono invece essere detratte le spese di manutenzione e i costi di finanziamento (in particolare gli interessi ipotecari e i costi di uscita dell’ipoteca in caso di risoluzione anticipata); mentre non sono detraibili le spese che incrementano il valore, che possono essere fatte valere come spese d’installazione solo al momento dell’alienazione soggetta all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

L’imposta sulla sostanza

Gli immobili appartenenti al patrimonio privato sono soggetti all’imposta sulla sostanza. I debiti che gravano sull’immobile possono essere detratti. L’imposta sulla sostanza viene riscossa a livello di cantone e comune. La Confederazione non riscuote alcuna imposta sulla sostanza.

L’imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Si tratta di un’imposta cantonale (in parte comunale), dovuta in caso di realizzazione di un utile con la vendita di un immobile. Questa imposta interessa l’utile realizzato al momento della vendita. A livello della Confederazione eventuali utili conseguiti con l’alienazione non sono imponibili. Gli immobili appartenenti al patrimonio privato sono quindi soggetti solo all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. L’imposta sugli utili da sostanza immobiliare riconosce inoltre alcune fattispecie di dilazione fiscale (ad es. successione, liquidazione del regime dei beni, nuova acquisizione). Di conseguenza l’imposizione avviene solo nel caso di un futuro passaggio di proprietà.

Tipi di imposte sui passaggi di proprietà

I beni immobili che vengono trasferiti possono essere soggetti ai seguenti tipi di imposte:

Imposta sul trapasso di proprietà

L’imposta sul trapasso di proprietà è un’imposta esclusivamente cantonale o comunale. Come indica il nome stesso, essa viene riscossa solo in caso di «trapasso di proprietà» di un immobile dal vecchio proprietario a quello nuovo. Tutti i cantoni riconoscono diversi trapassi di proprietà esentati dall’imposta o soggetti a un regime privilegiato (ad es. successione, liquidazione del regime dei beni, nuova acquisizione). In alcuni cantoni non viene riscossa nessuna imposta sul trapasso di proprietà. Altri riscuotono solo o in aggiunta all’imposta sul trapasso di proprietà una tassa secondo l’ordinanza sugli emolumenti (compenso senza carattere fiscale).

Imposta sugli immobili

Anche in questo caso si tratta di un’imposta cantonale o comunale, riscossa annualmente in base al valore corrente in alcuni cantoni o comuni. Contrariamente all’imposta sulla sostanza, in questo caso i debiti che gravano sull’immobile non possono essere detratti. È imponibile l’intero valore corrente.

Imposta sul valore aggiunto

Fintantoché un immobile resta ad uso privato, non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto né in caso di vendita né in caso di locazione. Ne consegue che non si possa far valere la deduzione dell’imposta precedente né sui costi di investimento e operativi né sui costi amministrativi.

In caso di nuove costruzioni è necessario fare una distinzione: se la vendita dell’immobile avviene prima dell’inizio dei lavori, si tratta di una prestazione immobiliare imponibile. Se la vendita o il contratto d’opera vengono firmati dopo l’inizio dei lavori, la consegna è esentata dall’imposta. Se gli immobili vengono usati per scopi commerciali e il locatario / acquirente è soggetto all’IVA, la locazione o la vendita possono essere facoltativamente soggette all’IVA; in questo caso è possibile far valere le imposte precedenti. Se l’immobile viene usato per scopi commerciali dal proprietario, e questi è soggetto all’IVA, anche in questo caso è possibile far valere le imposte precedenti. Il regime dell’IVA nell’ambito degli immobili è complesso e una consulenza competente da parte di un esperto in materia fiscale in alcuni casi può portare a una significativa ottimizzazione dei costi.

Di seguito vengono riportate le principali fattispecie fiscali riguardo agli immobili appartenenti al patrimonio privato

Fattispecie fiscali riguardo agli immobili appartenenti al patrimonio privato

Ammontare dell’imposta vs tipo dell’imposta

Importante: l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare di norma viene riscossa solo dai cantoni, e in alcuni cantoni anche dai comuni. Nel cantoni Zugo e Zurigo lo fanno solo i comuni. L’imposta sul trapasso di proprietà e quella sugli immobili in alcuni cantoni e comuni vengono trattate in modo diverso, vi sono anche cantoni nei quali queste imposte non vengono riscosse.

Privati come agenti immobiliari professionali

Se una persona privata viene tassata come un agente immobiliare professionale, gli immobili vengono tassati come se facessero parte della sostanza commerciale. Questo può avere conseguenze determinanti sull’onere fiscale, nonché significative implicazioni in termini di assicurazione sociale.

Riguardo alla professionalità non vi è alcuna definizione di validità generale bensì vengono ripresi i criteri e gli indizi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. In alcuni casi le autorità fiscali si basano sul caso singolo e hanno un ampio margine di manovra. Tali indizi comprendono in particolare:

  • il numero di acquisti e vendite

  • un possesso di breve durata

  • finanziamenti esterni esorbitanti

  • la vicinanza all’attività professionale e commerciale risp. conoscenze tecniche particolari (ad es. architetti, agenti immobiliari e gestori dei beni immobiliari)

  • necessità degli utili da transazioni immobiliari per il finanziamento del sostentamento

Sono argomenti delicati soprattutto la realizzazione di interi progetti (anche da parte di comunioni ereditarie) con fondazione di proprietà per piani e successiva vendita delle unità dei piani dell’edificio nonché la vendita di più case unifamiliari o unità della proprietà per piani in breve tempo.

Immobili appartenenti alla sostanza commerciale

Se gli immobili sono di proprietà di una persona giuridica (o appartengono alla sostanza commerciale di una persona fisica), di norma sono soggetti all’imposta sull’utile (reddito) e sul capitale (patrimonio). La proprietà immobiliare in molti cantoni richiede una ripartizione fiscale.

L’imposizione dell’utile derivante dalla vendita viene considerata in alcuni cantoni nell’ambito della normale imposta sull’utile (reddito) (il cosiddetto sistema monistico LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS e NE), mentre i restanti cantoni esentano gli utili da sostanza immobiliare dall’imposta sull’utile (reddito) e le includono invece nell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare (gli ammortamenti recuperati sono registrati con l’imposta sull’utile [reddito] anche in questi cantoni). Nel caso di immobili appartenenti alla sostanza commerciale, gli ammortamenti sono consentiti nell’ambito del deprezzamento effettivo o dei tassi d’ammortamento fiscalmente determinati. È necessario assicurarsi che tutte le transazioni tra la società e il relativo proprietario o le persone a lui vicine abbiano luogo alle condizioni di mercato.

Le fattispecie con ottimizzazione fiscale, quali una «locazione a uso personale» a un canone di locazione basso o il trasferimento nel patrimonio privato a un prezzo basso sono quindi possibili solo osservando numerose limitazioni. La distribuzione dei benefici di una persona giuridica al proprietario sotto forma di dividenti è soggetta all’imposizione dei redditi, un’eventuale trasferimento dell’immobile dalla sostanza commerciale di una persona fisica nel patrimonio privato della stessa rappresenta una realizzazione sotto il profilo del metodo fiscale e deve essere conteggiato fiscalmente.

In alcuni casi, a seconda della strategia concreta dei proprietari è necessario verificare attentamente se può essere eventualmente vantaggioso far detenere gli immobili a una persona giuridica invece di includerli nel patrimoni privato.

  • Poiché i regimi fiscali cantonali sono talvolta molto diversi tra loro, è necessario un chiarimento approfondito per ogni singolo caso. Il vostro consulente locale Engel & Völkers sarà lieto di aiutarvi o di consigliarvi avvocati o consulenti fiscali specializzati.

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