Ricordiamo: L’Agenzia delle Entrate ha da anni ritenuto che un fabbricato sul quale sia in corso di rilascio oppure sia già stato rilasciato, pur senza aver iniziato i lavori, un permesso di costruire per la sua demolizione e la costruzione di un nuovo immobile sia da considerare come area edificabile con la conseguenza della tassazione di plusvalenze anche dopo il decorso di 5 anni dall’acquisto.
La giurisprudenza invece da anni ha assunto una posizione contraria orientandosi più sul dato “fattuale” per cui la presenza di un fabbricato sul sedime oggetto di cessione impedisce di considerare imponibile l’operazione secondo il regime proprio delle aree edificabili con conseguente irrilevanza del periodo di possesso.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23 del 29 luglio 2020, ha rivisto totalmente il proprio orientamento, accettando il pensiero della giurisprudenza e confermando quindi che, se oggetto del trasferimento è un fabbricato, detta compravendita non potrà mai essere riqualificata come cessione di un’area edificabile, nemmeno quando l’edificio stesso risulta destinato alla demolizione e ricostruzione oppure quando lo stesso non assorbe interamente la capacità edificatore del lotto su cui insiste.
Ora la stessa Agenzia è andata ancora oltre: In risposta ad interpello n. 312 in data 4 settembre 2020 conferma che anche la vendita di un fabbricato con annessa area pertinenziale a favore di una società operante nel settore delle costruzioni, che, sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento, provvederà alla demolizione e ricostruzione dell'immobile, è da considerare non una cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria bensì da trattare come cessione di un fabbricato.