Scopra tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo di informazione precontrattuale
Si informi e scopra tutto quello di interessante che c’è da sapere sull’obbligo di informazione precontrattuale nel settore del franchising. Per la conclusione di un contratto è essenziale che a tutte le parti contraenti siano completamente noti sia i rischi che le opportunità derivanti dal rapporto contrattuale. Forse adesso si starà chiedendo come è regolamentato l’obbligo di informazione precontrattuale nel settore del franchising? In Germania non c’è nessuna normativa che regoli in modo vincolante l’obbligo di informazione precontrattuale. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivano dal principio della buona fede. Si può dire che un cosiddetto “rapporto di fiducia precontrattuale” sorga non appena il contatto tra l’affiliato e l’affiliante porti alla stipula del contratto. Questo rapporto di fiducia impegna le parti contraenti sia alla diligenza che all’obbligo di informazione precontrattuale. All’affiliante spetta l’obbligo, senza che gli venga richiesto, di informare l’affiliato in merito a tutti gli aspetti fondamentali del sistema di franchising.
Quali informazioni precontrattuali implica l’obbligo di informazione precontrattuale?
Nell’ambito dell’obbligo di informazione precontrattuale ci sono determinate informazioni che l’affiliante è obbligato a rivelare. Devono essere presentati i risultati e le esperienze delle aziende in franchising esistenti, così come le prestazioni della sede centrale. L’affiliante deve inoltre rendere note le somme di investimento e la quantità di lavoro necessarie da parte dell’affiliato. Rientrano tra le informazioni che devono essere fornite nell’ambito dell’obbligo di informazione precontrattuale anche indicazioni relative all’azienda dell’affiliante e una previsione realistica della profittabilità che si basi su informazioni comprensibili.
Le linee guida dell’Associazione Tedesca Franchising (DFV)
È consigliabile che entrambe le parti contraenti tengano in considerazione le linee guida della DFV, l’Associazione Tedesca Franchising. Lei dovrebbe avere ben chiaro che un rapporto di fiducia precontrattuale esiste già nella fase di avvio di un contratto. Questo significa che entrambe le parti contraenti sono obbligate reciprocamente a fornire informazioni che saranno rilevanti per la successiva collaborazione.Un principio guida informa che l’affiliante è obbligato a rivelare e a spiegare le prospettive di successo e a fornire informazioni conformi al vero in merito al prevedibile impegno in termini di lavoro e di capitale dell’affiliato. L’affiliante deve inoltre fornire anche una base di calcolo basata sull’esperienza acquisita dalla società di franchising. Questi dati devono fornire all’affiliato una base completa per poter valutare le spese necessarie, le perdite iniziali e le opportunità di profitto.L’affiliante deve inoltre mettere a disposizione dell’affiliato, prima della firma di accordi vincolanti, il manuale di franchising per il controllo. Il manuale contiene una documentazione che copre l’intero know-how dell’affiliante e che serve da base per una realizzazione di successo del concetto di business in oggetto.All’affiliato devono essere concessi almeno 10 giorni di tempo per controllare il contratto di franchising e l’ulteriore documentazione. È ovviamente particolarmente importante che tutte le informazioni contenute nel contratto e nel manuale siano veritiere, chiare e complete.Infine, anche l’affiliato è obbligato ad informare l’affiliante in modo dettagliato e veritiero in merito alla sua formazione e al suo perfezionamento, alla sua carriera professionale, così come in merito alla sue qualifiche e al capitale proprio disponibile.
Gli obblighi di informazione dell’affiliato
L’affiliato ha l’obbligo di informare l’affiliante in merito alle sue condizioni personali. Questo si rende in particolare necessario quando la conclusione del contratto dipende dalle condizioni personali dell’affiliato. In particolare, rientrano tra queste indicazioni, la situazione economica dell’affiliato, le qualifiche acquisite e la sua carriera professionale. Spesso sono inoltre molto rilevanti anche informazioni inerenti gli impegni personali o eventuali limitazioni. È consigliabile che entrambe le parti contraenti firmino una dichiarazione comune che documenti che i chiarimenti precontrattuali in un determinato ambito sono stati forniti sia dall’affiliato che dall’affiliante.