Lunedì - Venerdì
9-13 | 16-20
Quando si stipula un atto notarile di compravendita immobiliare è obbligatorio essere in possesso della “Conformità catastale”, pena l'annullamento del rogito. L'obbligo è sancito nel nostro ordinamento dal DL 78/2010 e non è un ennesimo adempimento burocratico aggiuntivo, ma uno strumento di tutela per il compratore.
La dichiarazione di conformità catastale è un documento che attesta che i dati riportati sulla planimetria catastale siano effettivamente conformi alla realtà dei fatti. Con questo documento, il proprietario dell’immobile in vendita certifica che l’immobile non è diverso rispetto a quanto descritto sulla planimetria.
La dichiarazione di conformità diviene dunque fondamentale ai fini del processo di compravendita, in quanto attesta il reale stato dell’immobile e ne garantisce la regolarità. La dichiarazione di conformità può essere anche sostituita da un’attestazione di conformità, solitamente rilasciata da un tecnico abilitato.
All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma del Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14 “1-bis Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari ".
La prima parte della norma riguarda la “conformità oggettiva” prescrivendo che gli atti debbano contenere a pena della nullità, 1 identificazione catastale, 2 il riferimento delle planimetrie depositate in catasto e 3 la dichiarazione resa dall ”intestatario”, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato.
La seconda parte riguarda la “conformità soggettiva” cioè la corrispondenza tra Catasto e Registri immobiliari, che deve essere verificata dal Notaio sotto la sua responsabilità professionale.
La conformità catastale non va confusa con la conformità urbanistica. Ciò significa che un immobile accatastato in maniera regolare e conforme alla planimetria può essere ritenuto conforme catastalmente ma non tiene conto della regolarità dei titoli edilizi abitativi di un immobile.
Pertanto se è conforme catastalmente, potrebbe non esserlo urbanisticamente.
Lunedì - Venerdì
9-13 | 16-20